TARES - Esclusione
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Non sono soggetti al Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed altri locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
f) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;
g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da Tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il Tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Esclusione dall'obbligo di conferimento
Sono esclusi dal Tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
d) Gli specchi acquei di approdo delle navi, le aree portuali strettamente destinate al carico e scarico delle navi e gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
Sono altresì escluse dal Tributo le superfici con produzione di rifiuti qualitativamente assimilabili agli urbani che eccedono i limiti quantitativi individuati dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
Relativamente alle attività per le quali, sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da Tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento che non potrà essere superiore al 30%.
Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) Comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
c) Limitatamente all'ipotesi di cui al precedente comma 4, indicare la percentuale di abbattimento ritenuta congrua.



