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Sanzioni


In caso di omesso o insufficiente versamento del Tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di incompleta e/o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene la definizione agevolata delle sanzioni o l’acquiescenza del contribuente con il pagamento del Tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli articoli 13 - D.Lgs 472 e 13 - D.Lgs 471 del 18 dicembre 1997, pari a :

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del Tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.