IMU - Rimborsi
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dalla data di versamento (legge 296/2007 - comma 164).
Terreni Agricoli
Decreto legislativo n. 504 del 1992 (art.2)
Decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2)
È il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 del codice civile.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004 e ss.mm., iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
a) Del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 6.000 e 15.500;
b) Del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 15.500 e 25.500;
c) Del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 25.500 e 32.000;
Confermata l’esenzione per i terreni agricoli situati in zone di montagna o di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/1977.
Comuni individuati nell’allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 19/06/1993.
Aree Fabbricabili
Decreto legislativo n. 504 del 1992 (art.2)
Decreto legge n. 223 del 2006 (art.36, c.2)
Decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.2)
Un’area è da considerare fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio ovvero è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo Legge n. 289 del 2002 (art.31, c.20).
I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area edificabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.
Presunzione di non edificabilità per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola.
Requisiti:
- Identità tra possessore e conduttore
- Requisiti soggettivi
- Destinazione agricola.
Beneficio riconoscibile anche al terreno coltivato solo da uno dei contitolari.
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Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale
Rientrano nella definizione di fabbricato a seguito dell’abrogazione dell’art. 23, comma 1 bis, del DL 207/2008 dal 01/01/2012 (art. 13, comma 14, lettera d,del D.L. 201/2011) Art. 7, commi 2bis e 2 ter del DL 70/2011.
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’art. 9 del DL 557/93, i soggetti interessati possono presentare all’agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A6 per gli immobili rurali a uso abitativo o della categoria D10 per gli immobili rurali ad uso strumentale.
Tuttavia, secondo il Ministero dell'Economia fabbricati rurali, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), usufruiscono delle agevolazioni previste dalla legge indipendentemente dall'accatastamento nella categoria D10.
In questo modo, viene abbandonato il principio secondo cui la ruralità dei fabbricati era legata alla categoria catastale A/6 per le abitazioni e D10 per i fabbricati strumentali, applicato forzosamente per l'Ici fino al 31 dicembre 2011.
Fabbricati Rurali Iscritti al Catasto Terreni
Decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, cc.14ter-14quater).
Devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
Nelle more dell’accatastamento e, quindi della proposizione ovvero dell’attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.
L’imposta è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio; quest’ultimo è determinato dal Comune a seguito dell’attribuzione della rendita catastale. In caso di mancato accatastamento, si applicano il procedimento disciplinato dall’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Fabbricati Non Forniti di Rendita di Categoria di Imprese
Art. 5, c.3, D.Lgs 504/92.
Fabbricati accatastati o accatastabili in categoria D, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati:
- Valore contabile fino alla proposizione della rendita.
- In caso di locazione finanziaria, il valore contabile è determinato sulla base delle scritture del locatore.
Immobili Posseduti da Anziani o da Disabili Residenti in Strutture di Ricovero
Art. 5, c.3, D.Lgs 504/92.
Il comune ha previsto che l’aliquota ridotta e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la disposizione che consente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Unità Immobiliari Assimilate all'Abitazione Principale ai Soli Fini della Detrazione
Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi assegnati dagli istituiti autonomi per le case popolari, si applica la aliquota base e la detrazione ordinaria (€ 200,00).
L’obbligo di pagamento resta in capo alle stesse cooperative, in quanto i soci non hanno alcun diritto reale sugli immobili.
Coniuge Assegnatario Casa Coniugale
Ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Di conseguenza l’imposta dovrà essere versata totalmente dal coniuge assegnatario con applicazione delle agevolazioni per abitazione principale.
Coniuge Superstite
L'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, afferma tra l'altro, che al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".
Di conseguenza l’imposta dovrà essere versata con applicazione delle agevolazioni per abitazione principale.
Cooperative Edilizie a Proprietà Divisa
Tra gli altri soggetti obbligati al pagamento dell’Imu rientrano anche i soci delle cooperative edilizie a proprietà divisa. L’obbligo di pagamento scatta dal momento dell’assegnazione dell’alloggio, in quanto con il verbale di assegnazione si trasferisce all’assegnatario un diritto reale sull’immobile.
Le Multiproprietà
Tra i soggetti passivi ai fini IMU, rientrano i titolari di diritti reali di godimento a tempo parziale, ossia gli intestatari di contratti di multiproprietà o proprietà turnaria. Anche in questo caso, infatti, si è di fronte ad un diritto reale di godimento.
Il pagamento dell’imposta per gli immobili in multiproprietà spetta all’amministratore del condominio o della comunione.
Successivamente lo stesso amministratore provvederà a ripartire le quote tra i titolari della multiproprietà in relazione alla propria percentuale di possesso, a prescindere dal periodo di utilizzo dell’immobile.
Prima Casa Parzialmente Locata
Nel caso in cui vengano date in locazione alcune stanze dell’appartamento viene riconosciuto il diritto ad avere la detrazione in cifra fissa per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a prescindere dalla circostanza che parte dell’appartamento sia stato dato in affitto. L’agevolazione è subordinata solo al rispetto contestuale delle seguenti condizioni:
l’immobile non deve essere utilizzato neppure parzialmente per l’esercizio di attività qualificabile come commerciale, quale ad esempio quella di case e appartamenti per vacanze e bed and breakfast;
la locazione parziale dell’immobile deve risultare da un contratto regolarmente registrato.
Contribuenti Residenti all'Estero
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato non può più considerarsi adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.
Inoltre gli stessi cittadini non residenti non potranno più effettuare il versamento dell’IMU in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre ma dovranno invece adottare le modalità previste per i residenti pagando la prima rata entro il 17 giugno 2013 e la seconda entro il 16 dicembre 2013 con l’aliquota ordinaria.



