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TARES - Tributo Comunale sui rifiuti



SpeziaRisorse

Via Lamarmora 18
19122 La Spezia
tares@speziarisorse.it
speziarisorse@pec.it

Contatti

Telefono - 0187 160 30 05

Orario Invernale

Dal 01 Settembre al 30 Giugno
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 16.00
Il Sabato
dalle 9.00 alle 12.00

Orario Estivo

Dal 01 Luglio al 31 Agosto
Dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 13.00
Il Sabato
dalle 9.00 alle 12.00


Il nuovo tributo TARES è stato istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214) e dall’art.10, commi 2 e 3, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Di seguito un riepilogo della disciplina prevista dal Regolamento Comunale Deliberazione n. 9 del 30/04/2013.

Presupposto per l'applicazione del Tributo

Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:
a) locali, si definisce locale l'unità immobiliare o la porzione di essa destinata ad uno specifico utilizzo (abitativo, commerciale, produttivo, servizi) e dotata di specifica autonomia funzionale;
b) aree scoperte, tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione stessa è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze;
d) utenze non domestiche, i locali e le aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli e simili.

Sono escluse dal Tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione volontaria ancorché temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del Tributo.

Chi deve pagare

Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:
a) locali, si definisce locale l'unità immobiliare o la porzione di essa destinata ad uno specifico utilizzo (abitativo, commerciale, produttivo, servizi) e dotata di specifica autonomia funzionale;
b) aree scoperte, tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione stessa è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze;
d) utenze non domestiche, i locali e le aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli e simili.

Scadenze e modalità di pagamento

Per la sola annualità 2013, ai sensi dell'art.10 comma 2 del D.L. 35/2013, il tributo è versato in quattro rate scadenti il 3 giugno, il 31 luglio, il 30 settembre e il 31 ottobre.
Il versamento delle prime tre rate è effettuato con le modalità già in uso per il pagamento della TIA - Tariffa di Igiene Ambientale.
L'ultima rata del tributo è versata in unica soluzione unitamente alla maggiorazione standard riservata allo Stato pari a 0,30 euro per metro quadrato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale.
La scadenza dell'ultima rata, prevista per ottobre, è subordinata alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria degli appositi codici tributo necessari al versamento tramite modello F24; in assenza degli stessi la scadenza dell'ultima rata è posticipata al 31/12/2013.

I pagamenti delle sole prime tre rate potranno essere effettuati entro le scadenze indicate:

  • presso gli sportelli postali utilizzando i bollettini di conto corrente postale n. 71766117
  • presso le Ricevitorie Lottomatica e tabaccherie convenzionate
  • presso gli sportelli Carispezia.

Nota bene: si avverte che non è più utilizzabile la modalità di pagamento tramite RID (addebito permanente su conto corrente).

Ogni anno l'Amministrazione comunale, tramite apposita delibera, stabilisce fasce di reddito, modalità e termini per la presentazione delle istanze volte ad ottenere un contributo da parte Comune stesso a favore di singole categorie di utenti domestici.

Regolamento Comunale

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"Regolamento Comunale TARES" approvato con Deliberazione n. 9 del 30/04/2013 e "l'approvazione del Piano Economico Finanziario TARES" approvato con Deliberazione n. 10 del 30/04/2013