TARES - Tributo Comunale sui rifiuti
Il nuovo tributo TARES è stato istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n 214) e dall’art.10, commi 2 e 3, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35. Di seguito un riepilogo della disciplina prevista dal Regolamento Comunale Deliberazione n. 9 del 30/04/2013.
Presupposto per l'applicazione del Tributo
Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si intendono per:
a) locali, si definisce locale l'unità immobiliare o la porzione di essa destinata ad uno specifico utilizzo (abitativo, commerciale, produttivo, servizi) e dotata di specifica autonomia funzionale;
b) aree scoperte, tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione stessa è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze;
d) utenze non domestiche, i locali e le aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli e simili.
Sono escluse dal Tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione volontaria ancorché temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del Tributo.
Chi deve pagare
Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si intendono per:
a) locali, si definisce locale l'unità immobiliare o la porzione di essa destinata ad uno specifico utilizzo (abitativo, commerciale, produttivo, servizi) e dotata di specifica autonomia funzionale;
b) aree scoperte, tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione stessa è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze;
d) utenze non domestiche, i locali e le aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli e simili.
Scadenze e modalità di pagamento
Per la sola annualità 2013, ai sensi dell'art.10 comma 2 del D.L. 35/2013, il tributo è versato in quattro rate scadenti il 3 giugno, il 31 luglio, il 30 settembre e il 31 ottobre.
Il versamento delle prime tre rate è effettuato con le modalità già in uso per il pagamento della TIA - Tariffa di Igiene Ambientale.
L'ultima rata del tributo è versata in unica soluzione unitamente alla maggiorazione standard riservata allo Stato pari a 0,30 euro per metro quadrato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale.
La scadenza dell'ultima rata, prevista per ottobre, è subordinata alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria degli appositi codici tributo necessari al versamento tramite modello F24; in assenza degli stessi la scadenza dell'ultima rata è posticipata al 31/12/2013.
I pagamenti delle sole prime tre rate potranno essere effettuati entro le scadenze indicate:
- presso gli sportelli postali utilizzando i bollettini di conto corrente postale n. 71766117
- presso le Ricevitorie Lottomatica e tabaccherie convenzionate
- presso gli sportelli Carispezia.
Nota bene: si avverte che non è più utilizzabile la modalità di pagamento tramite RID (addebito permanente su conto corrente).
Ogni anno l'Amministrazione comunale, tramite apposita delibera, stabilisce fasce di reddito, modalità e termini per la presentazione delle istanze volte ad ottenere un contributo da parte Comune stesso a favore di singole categorie di utenti domestici.
Regolamento Comunale
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"Regolamento Comunale TARES" approvato con Deliberazione n. 9 del 30/04/2013 e "l'approvazione del Piano Economico Finanziario TARES" approvato con Deliberazione n. 10 del 30/04/2013