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IMU - Imposta Municipale Propria

L'IMU è l'imposta istituita dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall' articolo 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Presupposto d'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune.

L'IMU non si applica:
a) Al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze.
b) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
c) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
d) Alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai fini dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9.
e) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 è considerata abitazione principale, e pertanto è esclusa dall'applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Soggetto Passivo

Soggetti passivi dell'imposta sono:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali.
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
e) il genitore affidatario dei figli a seguito provvedimento del giudice.

Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero in via telematica secondo le modalità approvate con il decreto di cui all'art.1, comma 719 della Legge 147/2013.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione delle precedenti forme di prelievo (ICI, IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla IUC per quanto attiene la componente IMU.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con il decreto di cui all'art.1, comma 719 della Legge 147/2013. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 (30 giugno 2014) deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Scadenze e modalità di pagamento

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
I versamenti sono previsti in due rate di pari importo:
la prima con scadenza 16 Giugno 2022,
la seconda con scadenza il 16 Dicembre 2022.
È ammessa l'unica soluzione da corrispondere entro il 16 Giugno 2021.

I versamenti, sia per la TASI che per l'IMU, devono essere eseguiti mediante:

  • Modello F24 utilizzando i codici tributo di seguito elencati
  • Apposito bollettino di conto corrente postale

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 12,00.
Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Attenzione: nella compilazione del modello F24 deve essere indicato il Codice Ente/Comune della Spezia: E463

Regolamento Comunale

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